l. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità
b) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:
«4-bis. Il CICR determina i criteri per la redazione del prospetto di cui al secondo periodo del comma 4»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il recesso da un contratto non pregiudica il mantenimento degli altri eventuali rapporti contrattuali con la banca o con l'intermediario finanziario. All'atto del recesso la banca o l'intermediario finanziario segnala al cliente la possibilità di mantenere gli altri rapporti in essere, indicando le modificazioni contrattuali a questo fine eventualmente necessarie. In ogni caso non devono essere imputate al cliente maggiori spese, senza giustificato motivo».