Art. 2.
(Modifiche all'articolo 117 del testo unico).

      l. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità

 

Pag. 4

per la comunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali. Al contratto è allegato un prospetto contenente in forma sintetica le informazioni indicate al comma 1 dell'articolo 116»;

          b) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

      «4-bis. Il CICR determina i criteri per la redazione del prospetto di cui al secondo periodo del comma 4»;

          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      «7-bis. Il recesso da un contratto non pregiudica il mantenimento degli altri eventuali rapporti contrattuali con la banca o con l'intermediario finanziario. All'atto del recesso la banca o l'intermediario finanziario segnala al cliente la possibilità di mantenere gli altri rapporti in essere, indicando le modificazioni contrattuali a questo fine eventualmente necessarie. In ogni caso non devono essere imputate al cliente maggiori spese, senza giustificato motivo».